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Sentenza sul centro Bfc a Granarolo: la palla alla politica! – 16 Mar

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Ringraziamo l’amico giornalista Andrea De Pasquale per questo contributo e approfondimento sulla nota vicenda del Centro Tecnico di Granarolo, con un ottica “politica” della vicenda. Buona lettura.


In gennaio ho avuto modo di leggere la sentenza del TAR, emessa a dicembre, con la quale il giudici amministrativi bocciano in ricorso contro il nuovo Centro Tecnico del Bologna Football Club a Quarto Inferiore (Granarolo). Due passaggi in particolare mi hanno colpito.

Il primo è laddove il TAR esclude che l’insediamento (fortemente voluto da presidente del Bologna FC, e titolare di impresa di costruzioni, Albano Guaraldi) abbia le caratteristiche di “Polo Funzionale”. Scrive infatti nelle motivazioni il Tribunale Amministrativo, citando la normativa regionale (legge 20 e 267 del 2000), che un Polo Funzionale “è caratterizzato da una forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d’utenza di carattere sovracomunale tali da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità urbana (…) L’intervento in questione non ha queste caratteristiche. Non si tratta, infatti, di costruire il nuovo stadio diretto ad ospitare le manifestazioni ufficiali con un’ampia attrazione potenziale di pubblico e con le collegate rilevanti attività economiche bensì di realizzare da parte di una società privata ed interamente a sue spese, ossia del Bologna FC, di un nuovo centro sportivo…”

Invito i miei lettori a ricordarsi bene, in futuro, questo punto della sentenza, dato che il progetto sembra proprio costruito per poter ospitare in prospettiva un nuovo stadio delle giuste dimensioni in era Sky, come ebbi modo di spiegare nell’incontro di un anno fa (vedi ultima slide, ovvero la n. 29)

http://www.andreadepasquale.it/ew/ew_sitepage/17087/Presentazione%20BFC%20a%20Granarolo%20x%2026-03-13.pdf

La sentenza tuttavia non risolve il mio dubbio sul fatto che il testo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che è l’attuazione della citata normativa regionale, al capitolo B.2.2.8 (I nuovi poli funzionali per funzioni integrate commerciali, ricreative e del “loisir” – pag. 177 e seguenti della Relazione – ) scrive testualmente:

E’ inoltre individuata, nell’ambito territoriale afferente all’attuale insediamento sportivo del Bologna F.C. posto a sud dell’abitato di Casteldebole, la possibilità di un nuovo insediamento per attività sportive legate alla realtà agonistica della squadra di calcio della città di Bologna, che per qualità, complessità e dimensione della possibile offerta ricreativa e sportiva e per essere caratterizzato da funzioni e servizi ad alta specializzazione si configura come nuovo polo funzionale”. E ancora, poco oltre, prosegue dicendo:

La realizzazione del polo funzionale sportivo del Bologna F.C ., corredato dalle attività integrative menzionate che, a complemento e promozione delle attività sportive, dovranno naturalmente garantire l’equilibrio economico/finanziario degli interventi, sarà caratterizzato anche dalla presenza di attrezzature sportive a servizio dei cittadini metropolitani, risultando quindi una importante occasione di valorizzazione dell’offerta ricreativa della città di Bologna”.

Come può il TAR fermarsi alla normativa regionale, e ignorare che il PTCP, ovvero il documento più importante della pianificazione territoriale provinciale, ha interpretato quella normativa regionale attribuendo al nuovo insediamento del Bologna FC il carattere di Polo Funzionale? O forse il TAR sta dicendo che il PTCP è andato oltre, quindi non rispetta la normativa regionale?

Veniamo al secondo punto che mi sembra rilevante. Lo incontriamo quando il TAR si esprime (o meglio NON si esprime) riguardo il rilievo di carenza (o assenza) di pubblico interesse nell’operazione oggetto di ricorso. Scrive infatti il giudice amministrativo:

L’interesse dei cittadini tutelato in questa sede non è quello concernente il merito delle scelte amministrative più opportune concernenti l’uso del territorio… ma solo quello del rispetto della legittimità nell’effettuazione delle scelte discrezionali di pertinenza delle amministrazioni. (…) Si tratta, del resto, di valutazioni discrezionali di pertinenza delle amministrazioni coinvolte e competenti alla valutazione dell’interesse pubblico perseguito che non appaiono smentite dal contenuto del progetto in contestazione e, quindi, non sono sindacabili in questa sede di legittimità non potendo il giudice amministrativo sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione nel soppesare la sproporzione dei vantaggi derivanti al soggetto privato rispetto agli interessi di carattere pubblicistico effettivamente perseguiti dall’amministrazione“.

In sostanza, il TAR dice che la consistenza o meno del pubblico interesse attiene ad un giudizio politico e amministrativo, sul quale lo stesso Tribunale non è tenuto a esprimersi.

Provo a tradurre il concetto. Se una amministrazione regolarmente eletta decidesse di avallare, con atto legittimo (quindi formalmente corretto), la costruzione in aperta campagna di un castello (privato) in cambio di 3 panchine e 4 lampioni pagati dal castellano al vicino giardinetto comunale (pubblico), il TAR non avrebbe titolo a intervenire perché lo scambio urbanistico non è giudicabile sul piano della legittimità, ma solo dell’opportunità politica. Per certi versi mi sembra giusto: tocca alla politica assumersi la responsabilità di individuare l’interesse collettivo, e troppe volte il potere giudiziario viene invocato a supplire le mancanze della politica.

Per conto mio resta quindi confermato il giudizio negativo, e politico, sulla natura di questa opera, che massimizza il vantaggio della parte privata, consumando beni pubblici in cambio di nulla. Per un ripasso, cliccate qui.

 

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